TartufoFiera del Tartufo
XIV Edizione
Ospitalità e Ristoro il Territorio la Fiera il Tartufo
Come arrivare
Pro Loco
Associazioni
Comune
Attivitˆ Produttive
Eventi
Sponsor

 

 

 

LEGGI SUL TARTUFO

LEGGE 17 maggio 1991, n. 162

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, 

normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

l. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente legge, è il seguente: " i tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo: (Omissis) 

5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato.

2. Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"La raccolta è consentita normalmente nei periodi sotto indicati: (Omissis) 5) Tuber uncinatum Chaten detto volgarmente tartufo uncinato

3. La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente legge è il seguente: il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche: 

-a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum.

4. Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

5) Tuber uncinatum Chatin. detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole, matura da settembre a dicembre.

5. Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a fianco della classifica Terza scelta (lavati o pelati)¯ sono aggiunte le seguenti voci: ,tuber aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.;

b) a fianco delle classifiche:

Pezzi di tartufo e: Tritume di tartufo dopo la voce: tuber aestivum Vitt. sono inserite le seguenti: ,tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1991

 

 

I

 

Home PageE-mail