LEGGE 17 maggio 1991, n. 162
Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752,
normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
l. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente legge, è il seguente: " i tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo: (Omissis)
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato.
2. Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"La raccolta è consentita normalmente nei periodi sotto indicati: (Omissis) 5) Tuber uncinatum Chaten detto volgarmente tartufo uncinato
3. La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente legge è il seguente: il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
-a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum.
4. Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:
5) Tuber uncinatum Chatin. detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole, matura da settembre a dicembre.
5. Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a fianco della classifica Terza scelta (lavati o pelati)¯ sono aggiunte le seguenti voci: ,tuber aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.;
b) a fianco delle classifiche:
Pezzi di tartufo e: Tritume di tartufo dopo la voce: tuber aestivum Vitt. sono inserite le seguenti: ,tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 maggio 1991